Art.1 - Finalità
1. Il Con.Ar.T. Consorzio Artigiani del Tavoliere di Foggia – società ciooperativa di produzione e lavoro - si impegna e per suo tramite si impegnano tutte le sue componenti – imprenditori e piccoli artigiani associati, che rivestono incarichi associativi, imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni - ad attuare con trasparenza e rispettare modelli di comportamenti ispirati all’autonomia, all’integrità, all’eticità ed a sviluppare azioni coerenti con tali principi.
2. Tutto il sistema associativo dovrà essere compartecipe e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni comportamento non eticamente corretto provoca conseguenze negative in ambito associativo e danneggia l’immagine dell’ intera Organizzazione.
3. L’eticità dei comportamenti non è valutabile solo in termini di stretta osservanza delle norme di legge e di statuto, ma si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati modelli di comportamento.
Art. 2 - Associati
1. Nel far parte del sistema consortile, gli imprenditori ed i piccoli artigiani, si impegnano a tener conto, in tutti i loro comportamenti, professionali ed associativi, delle ricadute degli stessi sull’intera imprenditoria e sul sistema di cooperazione. Essi pertanto si impegnano:
a) come imprenditori artigiani e non:
a1) ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro;
a2) a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;
a3) ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
a4) a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la pubblica amministrazione e con i partiti politici;
a5) a considerare un impegno costante la tutela dell’ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento.
b) come associati:
b1) a partecipare alla vita associativa;
b2) a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l’interesse dell’Organizzazione;
b3) ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno, ad escludere la possibilità di rapporti associativi con Organizzazioni concorrenti o conflittuali; a comunicare preventivamente alle Organizzazioni del sistema altre diverse adesioni;
b4) a rispettare le direttive che l’Organizzazione deve fornire nelle diverse materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno;
b5) ad informare preventivamente l’Organizzazione di ogni situazione suscettibile di influire sul proprio rapporto con gli altri imprenditori e con l’Organizzazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto per risolvere positivamente le questioni sorte.
Art. 3 – Vertici associativi
1. L’elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa ed effettiva aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi.
2. I candidati si impegnano a fornire alle istanze competenti tutte le informazioni necessarie e richieste.
3. I nominati si impegnano:
a) ad assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, il sistema confederale e la società, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti;
b) a mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, azzerando le personali opzioni politiche nel corso dell’incarico;
c) a seguire le direttive confederali, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l’unità del sistema verso l’esterno;
d) a fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
e) a mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell’attività legislativa ed amministrativa;
f) a coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell’Organizzazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
g) a rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali od oggettivi la propria permanenza possa essere dannosa all’immagine dell’imprenditoria e dell’Organizzazione;
h) a predisporre un percorso formativo per i futuri dirigenti al fine di consentire un naturale ricambio nella composizione degli Organi alla scadenza statutaria prevista.
Art. 4 – Rappresentanti esterni
1. I rappresentanti designati dall’Organizzazione in organismi esterni vengono scelti secondo criteri di competenza ed indipendenza.
2. Le Organizzazioni si impegnano ad informare tempestivamente la Confederazione sulle loro rappresentanze in organismi esterni.
3. I rappresentanti si impegnano:
a) a svolgere il proprio mandato nell’interesse dell’ente presso cui sono stati designati e degli imprenditori associati, nel rispetto delle linee di indirizzo che l’Organizzazione è tenuta a fornire;
b) ad informare costantemente l’organizzazione designante sullo svolgimento del loro mandato;
c) ad assumere gli incarichi non con intenti remunerativi;
d) a rimettere il mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità o impossibilità ad una partecipazione continuativa o comunque su richiesta motivata dell’Organizzazione designante;
e) ad informare e concordare con l’Organizzazione ogni ulteriore incarico derivante dal mandato per il quale si è stati designati.
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